Dall'A.S. 2017/2018 l'indicatore è pubblicato con cadenza trimestrale anche sul Portale Scuola in Chiaro.
Anno 2024
Anno 2023
Anno 2022
Anno 2021
Il DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 (in G.U. 24/04/2014, n.95), convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. 23/06/2014, n.143), ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 33, comma 1.
"Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti'. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti".
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 settembre 2014 “Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni” (GU Serie Generale n.265 del 14-11-2014)
Definizioni
“transazione commerciale”, i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
“giorni effettivi”, tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
“data di pagamento”, la data di trasmissione dell’ordinativo di pagamento in tesoreria;
“importo dovuto”, la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento
Tempi pubblicazione
indicatore annuale entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento
indicatore trimestrale, a decorrere dal 2015, entro 30 giorni successivi al trimestre
Periodo di riferimento | trimestre | Valore | note |
2014 | -- | -13,75 | il periodo di riferimento per l'anno 2014 è gennaio - dicembre 2014 |
2015 | 1° | -17,29 | il periodo di riferimento è gennaio - marzo 2015 |
2015 | 2° | -19,81 | il periodo di riferimento è aprile - giugno 2015 |
2015 | 3° | ND | il periodo di riferimento è luglio - settembre 2015 |
2015 | 4° | ND | il periodo di riferimento è ottobre - dicembre 2015 |
2016 | -- | il periodo di riferimento per l'anno 2016 è gennaio - dicembre 2016 | |
2017 | -- |
|
il periodo di riferimento per l'anno 2017 è gennaio - dicembre 2017 |