Avviso n.205
Ai docenti
Ai docenti neoimmessi in ruolo
Al DSGA
Al sito web
Oggetto: Ricostruzione di carriera.
Si avvisa che, ai sensi dell'art. 209 della Legge 107/2015 la ricostruzione di carriera deve essere richiesta presentando domanda una volta superato l'anno di formazione e comunque non prima del 1° settembre dell'anno scolastico immediatamente successivo fino al 31 dicembre di ogni anno.
L'istanza deve essere presentata utilizzando la nuova funzione messa a disposizione su Istanze on-line.
In particolare sono valutabili i seguenti servizi:
1. insegnamento nelle scuole statali: durata minima di 180 giorni in un determinato anno scolastico, purché prestati in possesso di idoneo titolo di studio. Vale come anno intero anche il servizio dal 1° febbraio fino agli scrutini finali (o al termine delle attività didattica nella scuola dell'infanzia);
2. servizio di leva/civile: è pienamente valutabile se era in corso alla data del 31 gennaio 1987 o successivamente. Se invece è stato prestato prima del 31 gennaio 1987 vale solo se è coperto da nomina (costanza di impiego);
3. i servizi, nelle scuole dell'infanzia (sia di ruolo che non di ruolo) e primaria (solo se di ruolo) degli enti locali, ma solo se si è a tempo indeterminato nell'infanzia o primaria;
4. i servizi prestati nelle scuole primarie parificate e nelle scuole secondarie pareggiate;
5. servizi nelle università come professore incaricato, assistente incaricato e assistente straordinario.
Si ricorda che:
l diritto alla ricostruzione della carriera, ai sensi dell’art. 2946 del codice civile, si prescrive in 10 anni dal primo giorno utile (1° settembre dell’anno scolastico successivo a quello di superamento dell’anno di prova) mentre la prescrizione dei benefici a livello economico è di 5 anni.
Ciò significa che decorsi 10 anni dal superamento dalla conferma in ruolo (1° settembre dell’anno successivo a quello di superamento della prova) si perde il diritto a presentare la domanda di ricostruzione e i relativi benefici economici. Se, invece, si presenta la domanda dopo il 5° anno ma prima del 10° anno, l’interessato potrà richiedere e ottenere la ricostruzione di carriera ma perderà il diritto a una parte degli arretrati che sono andati già prescritti (quelli anteriori ai 5 anni). E’ quindi sempre opportuno presentare la domanda di ricostruzione entro il 5° anno successivo a quello della conferma in ruolo.
Sorrento, 09 luglio 2022