Ai docenti
Al personale ATA
Oggetto: Obbligo vaccinale dal 15 dicembre
Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 26 novembre 2021, n. 282, è pubblicato il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 1721, allo stato in fase di conversione, che fra gli altri, ai fini del contenimento dell’epidemia da COVID-19, estende l’obbligo vaccinale al personale della scuola a partire dal 15 dicembre 2021.
L’adempimento dell’obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo. L’intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario e quella “booster” è sceso da sei a cinque mesi, quindi chi ha effettuato le prime due dosi dovrà sottoporsi a richiamo in un periodo compreso tra cinque mesi (intervallo minimo) e nove mesi (scadenza Green Pass) di distanza dalla seconda dose. Si ricorda che anche in caso di Green Pass per avvenuta guarigione la scadenza è a nove mesi di distanza.
Restano esclusi dall’obbligo vaccinale sia il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso (come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale) sia il personale esterno alla scuola.
La vaccinazione, inoltre, può essere omessa o differita “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate”. In tal caso, il dirigente scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio. (art. 4, comma 7, decreto-legge n. 44/2021). La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, senza necessità di nuovo rilascio di quelle già emesse, è prorogata sino al 31 dicembre 2021.
Qualora entro i termini di validità delle certificazioni verdi non risulti effettuata la vaccinazione o richiesta di vaccinazione, a partire dal 15 dicembre il dirigente scolastico invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito:
- la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione;
- l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa;
- la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito (con presentazione della certificazione attestante vaccinazione non oltre i 3 giorni successivi alla somministrazione)
- l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
Nel suddetto lasso temporale di cinque giorni, in via transitoria, il personale eventualmente non vaccinato può continuare a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone). Nella specifica ipotesi di cui alla lettera c) il lasso temporale in cui è possibile esibire la certificazione verde base è esteso fino a somministrazione del vaccino.
Alla scadenza di tale periodo, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, il dirigente scolastico attiva immediatamente la procedura per mancato adempimento, ovvero comunica al personale interessato l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro (art. 2, comma 3, decreto-legge n. 172/2021).
Per il periodo di sospensione non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato, al datore di lavoro, dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021
Sorrento, 14/12/2021
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Daniela Denaro
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